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Del 17 febbraio 1997
Stato il 17 settembre 2001
Statuti
Civica Filarmonica di Bellinzona
Statuti
Capitolo
primo: Costituzione e organi
Titolo
primo : Norme generali
Art.
1
1 Viene costituita, con il nome di Civica Filarmonica di
Bellinzona un Associazione ai sensi dell'articolo 60 e
segg. del Codice Civile Svizzero.
Art.
2
1 La Civica Filarmonica di Bellinzona, (detta in seguito
Civica) ha quali suoi scopi, lo studio, l'insegnamento
musicale, la pratica della musica strumentale, di
contribuire a dare maggior lustro e decoro alla vita
culturale cittadina.
Art.
3
1 La Civica ha sede a Bellinzona, e riconosce nel Municipio
cittadino il suo interlocutore privilegiato per il
raggiungimento del suo terzo scopo.
Titolo
secondo: Composizione
Art.
4
1 I Membri della Civica sono:
Soci attivi
Soci contribuenti
Soci onorari
Art.
5
1 Sono organi della Civica:
l'Assemblea dei Soci,
il Comitato,
la Commissione Logistica
la Commissione Musica,
la Commissione Finanziaria,
la Commissione di Revisione,
la Commissione per la Vita sociale,
eventuali altre Commissioni nominate dal Comitato.
Capitolo
secondo: I membri
Titolo
terzo : Soci
Art.
6
1 Sono Soci attivi tutte le persone che prestano la loro
attivita' in qualita' di musicisti durante le prove, i
servizi ed i concerti nonche' i membri del Comitato e delle
Commissioni in carica.
Art.
7
1 Sono Soci contribuenti coloro che contribuiscono al
finanziamento della Civica mediante il pagamento di una
tassa annuale fissata ogni tre anni dall'Assemblea
ordinaria dei Soci, su proposta del Comitato.
Art.
8
1 l'Assemblea ordinaria della Civica, su proposta del
Comitato, puo' nominare Soci onorari quei Soci o quelle
persone che con un'attivita' eccezionale e di rilievo hanno
tangibilmente contribuito a sostenere e sviluppare
l'attivita' ed elevare il prestigio ed il decoro della
Civica.
Titolo
quarto: ammissioni, obblighi e dimissioni dei soci attivi
Art.
9
1 l'ammissione quale Socio attivo e' condizionata:
Per i musicisti dall'ottenimento del certificato finale
previsto dal regolamento FeBaTi (rilasciato al termine
della scuola allievi) o alla presentazione di una domanda
scritta ed eventualmente ad un esame da parte del Maestro;
l'ammissione e' decisa dal Comitato.
Per i membri di Comitato e delle Commissioni, dalla loro
elezione in seno alle stesse.
Art.
10
1 Il Socio attivo musicista si impegna, al momento della
sua ammissione, a presenziare - con la sua fattiva
collaborazione - a tutte le prove, a tutti i servizi e a
tutti i concerti.
Art.
11
1 Di regola i Soci attivi musicisti devono essere provvisti
del loro strumento.
Art.
12
1 In caso di assenza per malattia, per impegni importanti o
altre circostanze eccezionali, il Socio attivo deve dare
tempestiva comunicazione al rispettivo responsabile.
Art.
13
1 Al Socio attivo che avra' prestato servizio per un
periodo di dieci anni, anche non consecutivi, sara'
consegnato un diploma. In seguito ogni cinque anni verra'
consegnato un ricordo.
Art.
14
1 Le dimissioni del Socio attivo avranno effetto dopo
essere state accettate dal Comitato.
Art.
15
1 I Soci che, per il loro comportamento, o per
indisciplina, o per assenza alle prove senza
giustificazione o giustificazione non approvata, non
rispettano le regole di vita sociale, saranno ammoniti
prima verbalmente poi per iscritto.
Se l’ammonizione non sortira' l’effetto
desiderato, saranno invitati a dimettersi
dall’Associazione.
2 I soci che non si dimettessero spontaneamente o coloro
che per qualsiasi altro grave motivo avessero leso il buon
nome della Civica o le avessero procurato un rilevante
danno, saranno sospesi dal Comitato, il quale presentera'
alla prossima Assemblea richiesta di esclusione dalla
Civica.
Capitolo
terzo: l'assemblea generale
Titolo
quinto: Definizione
Art.
16
1 l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata
regolarmente una volta all'anno, al piu' tardi entro la
fine del mese di marzo.
Art.
17
1 Un'Assemblea straordinaria puo' essere convocata dal
Comitato ogni qual volta cio' sia necessario per deliberare
su argomenti di interesse per l'Associazione, oppure
qualora almeno venti soci ne facciano richiesta scritta al
Comitato indicando il motivo per il quale la convocazione
e' richiesta.
Art.
18
1 Le Assemblee sono convocate dal Comitato almeno quindici
giorni prima. Con la convocazione dovra' essere indicato
l'Ordine del giorno completo.
Art.
19
1 Hanno diritto di voto tutti i Soci definiti dall'art. 4
del presente Statuto.
Art.
20
1 l'Assemblea e' diretta dal Presidente della Civica salvo
quando delibera sulla trattanda che prevede l'elezione
statutaria del Comitato e del Presidente stesso. In questo
caso sara' un presidente del giorno a condurre l'Assemblea
per quella trattanda.
Titolo
sesto: Compiti
Art.
21
1 l'Assemblea ordinaria discute sulla vita e attivita'
dell’Associazione e delibera sui seguenti rapporti
del Comitato:
relazione del Presidente,
relazione dell’Amministratore finanziario a nome
della Commissione finanziaria,
relazione della Commissione di revisione,
nonche' sui rapporti delle:
Commissione Musica che comprende la relazione del Maestro,
Commissione vita sociale, con la relazione del Presidente o
suo incaricato,
eventuali altre Commissioni regolarmente costituite.
Art.
22
1 Le principali competenze dell'Assemblea generale sono le
seguenti:
approvare il programma di attivita' presentato dal
Comitato,
approvare i consuntivi e dare scarico dell'attivita' al
Comitato,
approvare il preventivo,
eleggere il Presidente,
eleggere i Membri del Comitato,
eleggere i Membri della Commissione Logistica
eleggere i Membri della Commissione Musica
eleggere i Membri della Commissione Finanziaria
eleggere i Membri della Commissione di Revisione
eleggere i Membri della Commissione Vita sociale
ratificare la nomina del Maestro e Vice-maestro
fissare la tassa annua dei soci contribuenti su proposta
del Comitato
decidere, su preavviso del Comitato, l’espulsione di
Soci
modificare i presenti statuti
nominare i Soci onorari
decidere sullo scioglimento dell'Associazione.
Titolo
settimo: Funzionamento
Art.
23
1 l'Assemblea e' valida se sono presenti almeno 15 Soci.
Art.
24
1 Di regola le decisioni saranno prese per alzata di mano o
per acclamazione.
2 In caso di parita' dei voti, il Presidente ha facolta' di
decisione.
3 Le decisioni saranno valide se prese a maggioranza
semplice dei Soci presenti, salvo dove previsto
diversamente dal presente Statuto.
Art.
25
1 Per l'alienazione dei beni sociali, per decisioni
relative alla struttura tradizionale dell'Associazione
occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci
presenti all'Assemblea.
Art.
26
1 l'Assemblea potra' deliberare e decidere soltanto su
argomenti figuranti all'ordine del giorno.
Art.
27
1 Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno
dell'Assemblea ordinaria, sottoscritte da almeno 5 soci,
devono essere inoltrate per iscritto al Comitato, entro il
31 gennaio.
2 Le richieste dovranno essere dettagliatamente
documentate.
3 Il Comitato si riserva la facolta' di rifiutarle, qualora
non rientrassero nelle competenze dell'Assemblea. In questo
caso sara' data comunicazione scritta al primo firmatario.
Capitolo
quarto: Amministrazione
Titolo
ottavo: Comitato
Art.
28
1 La Civica e' diretta da un Comitato composto da 7 a 11
membri.
2 Uno di essi e' designato d'ufficio dal Municipio della
Citta' di Bellinzona.
3 Il Comitato e' competente per la ripartizione, nel suo
interno, delle cariche. In ogni caso dev'essere designato
un Vice-presidente, un Segretario e un Amministratore
finanziario.
Art.
29
1 Il Comitato, come pure tutte le Commissioni, rimane in
carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.
Art.
30
1 Il Comitato si occupa di tutti gli affari correnti
dell'Associazione e vigila sulla regolare applicazione
dello Statuto e dei relativi regolamenti.
2 Il Comitato segue da vicino la vita dell'Associazione;
studia e presenta le proposte idonee ad introdurre
opportuni miglioramenti nell'organizzazione della Civica.
3 e' responsabile davanti all'Assemblea del buon andamento
della Filarmonica e della custodia di tutto il materiale
dell'Associazione.
Art.
31
1 Il Comitato terra' almeno sei riunioni all'anno e sara'
convocato ogni qual volta sara' necessario adottare dei
provvedimenti o prendere delle decisioni.
2 La convocazione del Comitato avverra' per ordine del
Presidente o su richiesta di almeno tre membri di Comitato.
Art.
32
1 Le sedute del Comitato saranno valide se tenute in
presenza di almeno cinque dei suoi Membri. A parita' di
voti decide il voto del Presidente
Art.
33
1 I contratti per concerti, servizi ed altri impegni
saranno decisi e stipulati dal Comitato.
2 Soltanto in casi eccezionali decidera' il Presidente,
ritenuto che la decisione dovra' essere ratificata con
sollecitudine dal Comitato.
Art.
34
1 La Civica e' vincolata dalla firma collettiva del
Presidente e di un altro membro di Comitato. In caso di
impedimento del Presidente firmera' in sua vece il
Vice-presidente.
Art.
35
1 La nomina dell'Alfiere, dell'Archivista, dell'Economo e
di ogni altra persona necessaria per il funzionamento e per
l'organizzazione dell'Associazione sono di competenza del
Comitato il quale ne stabilira' le condizioni.
Art.
36
1 La scelta del Maestro e del Vice-maestro sono di
competenza del Comitato su indicazione della Commissione
Musica, che ne propone la nomina all'Assemblea dei Soci.
Titolo
nono: Funzioni dei membri principali di comitato
Art.
37
1 Il Presidente rappresenta ufficialmente la Civica di
fronte ad Autorita' e terzi e firma, con il Segretario,
tutti gli atti ufficiali.
2 Egli sovrintende all'organizzazione, all'amministrazione
ed al buon andamento dell'Associazione; convoca e dirige le
Assemblee e le riunioni di Comitato.
Art.
38
1 Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nei suoi
compiti e lo sostituisce in sua assenza.
Art.
39
1 Il Segretario provvede alla tenuta dei verbali e, in
collaborazione con il Presidente, procede alla preparazione
ed al disbrigo della corrispondenza.
2 Tiene aggiornata la cartoteca dei Soci attivi, del Soci
onorari e degli allievi. E' responsabile delle convocazioni
alle prove, ai concerti, ai servizi ed a ogni altro impegno
della Civica.
3 e' inoltre responsabile della convocazione dei Soci alle
Assemblee e dei Membri del Comitato alle riunioni del
Comitato stesso.
Art.
40
1 l'amministratore finanziario tiene i conti e
l'amministrazione dell'Associazione; procede agli incassi
ed al pagamento delle fatture.
Ogni impegno finanziario dovra' essere autorizzato dal
Comitato.
Capitolo
quinto: Finanze
Titolo
decimo : Finanze
Art.
41
1 l'anno contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art.
42
1 La contabilita' e' gestita dall’Amministratore
finanziario che ne registra tutte le operazioni e collabora
con la Commissione di revisione per i necessari controlli
del caso.
2 Egli prepara il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo dell'Associazione.
Art.
43
1 L’Amministratore finanziario allestisce il
conteggio per le prestazioni dei Soci attivi e procede al
pagamento delle relative indennita'.
2 Allestisce ed aggiorna la cartoteca dei Soci
contribuenti.
Art.
44
1 Il Comitato provvede a stabilire l'ammontare degli
onorari, delle indennita' e degli emolumenti per le
prestazioni della Filarmonica.
2 Se esistono le premesse economiche viene corrisposto un
gettone di presenza ai soci attivi musicisti, avendo
particolare attenzione per i giovani non stipendiati.
3 Il Comitato ne stabilisce le modalita' ed il montante.
Art.
45
1 I soci attivi musicisti sono partecipi della situazione
economica della Societa'.
2 e' compito della Commissione finanziaria proporre delle
modalita' per concretizzare questa partecipazione.
Art.
46
1 La Civica non ha scopi di lucro.
2 Eventuali utili dovranno essere accantonati per un fondo
spese stabilito dal Comitato su suggerimento della
Commissione finanziaria.
Titolo
undicesimo: Commissione finanziaria
Art. 47
1 l'Assemblea ordinaria nomina una Commissione finanziaria
composta da 3 a 5 membri.
2 L’Amministratore finanziario fa parte
d’ufficio di questa Commissione.
3 e' presieduta da un membro, nominato dalla stessa
Commissione e ratificato del Comitato.
Art.
48
1 Compiti della Commissione finanziaria:
aiutare l’Amministratore finanziario nella gestione
delle finanze della Civica,
proporre al Comitato delle campagne finanziarie per la
raccolta fondi,
stimolare i soci attivi a partecipare a queste campagne.
Titolo
dodicesimo: Commissione revisione
Art. 49
1 l'Assemblea ordinaria nomina una Commissione di Revisione
composta da due membri e da un supplente scelti fra i Soci
2 Ne sono esclusi i membri del Comitato nonche' coloro che
hanno rapporti di dipendenza con l'Associazione.
Art.
50
1 I membri della Commissione sono rieleggibili per un
massimo di sei anni
Art.
51
1 La Commissione si occupa del controllo
dell'amministrazione finanziaria sociale e rivede tutti i
conti presentati sulla gestione generale e sull'inventario
del materiale.
Art.
52
1 La Commissione di revisione allestisce quindi una
relazione che presentera' all'Assemblea ordinaria (Art. 21)
Capitolo
sesto: Sezione artistica
Titolo
tredicesimo: La filarmonica
Art. 53
1 Il corpo degli attivi, o Filarmonica, si compone di tutti
i soci che prestano regolarmente la loro attivita' come
musicisti.
Art.
54
1 Il funzionamento della Filarmonica e' disciplinato da uno
speciale regolamento redatto dalla Commissione Musica ed
approvato dal Comitato.
Art.
55
1 La Filarmonica prestera' i suoi servizi con
l’organico composto dai soci musicisti.
2 In caso di necessita' l’organico potra' essere
completato facendo capo a dei collaboratori o a rinforzi.
Art.
56
1 I collaboratori sono musicisti che si mettono a
disposizione della Filarmonica, concordando con il Maestro
le presenze a determinate prove o concerti.
2 La loro preparazione e' almeno pari a quella dei soci
attivi musicisti che hanno completato i corsi di
perfezionamento FeBaTi.
3 Ai collaboratori viene riconosciuto unicamente un
indennizzo per le trasferte sia alle prove che ai concerti.
Art.
57
1 Sono rinforzi quei musicisti di provata capacita',
chiamati a completare l’organico della Filarmonica in
caso di lacune.
2 Con i rinforzi sara' stabilito un contratto di emolumento
finanziario, comprendente la trasferta, sia per le prove
che per i concerti.
Art.
58
1 Il numero dei rinforzi non puo' oltrepassare 1/3
dell’organico completo.
2 Il numero di rinforzi e collaboratori non puo'
oltrepassare la meta' dell’organico completo.
Titolo
quattordicesimo: Commissione musica
Art. 59
1 La Commissione Musica e' composta da tre Membri nominati
dall'Assemblea dei Soci, dal Maestro e dal Vice-maestro che
sono membri di diritto.
Art.
60
1 La Commissione musica non ha potere deliberativo. Le sue
proposte devono sottostare alla ratifica del Comitato.
Art.
61
1 La Commissione Musica si occupa di tutto quanto concerne
la conduzione artistica e musicale della Civica. In
particolare:
prepara il calendario delle prove e dei concerti,
sceglie i brani per il repertorio della stagione,
propone l'acquisto di materiale necessario alla Civica,
raccoglie critiche e suggerimenti dei suonatori per la
parte musicale e se ne fa portavoce,
vigila l'andamento dell'attivita' musicale,
coordina la disposizione del palco durante i concerti,
propone attivita' formative.
Art.62
1 Il Presidente della Commissione Musica e' scelto dalla
stessa fra i suoi membri, e fa da tramite tra la
Commissione ed il Comitato stesso al quale e' regolarmente
invitato.
Art.
63
1 La Commissione musica si ritrova per allestire il
programma dell'attivita'.
2 Essa puo' inoltre ritrovarsi su convocazione del suo
Presidente o del Maestro o del Presidente della Civica.
Art.
64
1 Su proposta della Commissione finanziaria nei preventivi
sara' incluso un importo per le attivita' della Commissione
musica.
2 Se durante l’anno la cifra fosse esaurita, nuovi
contributi saranno richiesti al Comitato.
Titolo
quindicesimo: Funzioni dei membri principali della
commissione musica
Art. 65
1 Il Maestro e' responsabile per l'adeguata istruzione e
per la preparazione musicale della Filarmonica.
2 Segue la preparazione degli allievi collaborando con la
Scuola.
3 Sovrintende, in collaborazione con la Commissione Musica,
alla scelta dei programmi e in collaborazione con
l'Archivista, all'organizzazione ed alla tenuta in perfetto
ordine dell'archivio musicale, nonche' alla distribuzione
delle parti ai musicisti.
Art.
66
1 I compiti del Maestro sono definiti da uno speciale
regolamento redatto dalla Commissione Musica ed approvato
dal Comitato.
Art.
67
1 Il Vice-maestro coadiuva il Maestro titolare
nell'istruzione e nella preparazione della Filarmonica. Lo
sostituisce in sua assenza nella direzione
artistico-musicale e nei servizi
Titolo
sedicesimo: Formazione dei musicisti
Art. 68
1 La Civica deve garantire un'adeguata formazione e
istruzione per la preparazione musicale dei suoi giovani
musicisti.
Art.
69
1 La Civica ne assumera' parte delle spese di formazione.
Il resto sara' chiesto alle famiglie dei giovani. La
definizione della percentuale di partecipazione dei
genitori e' di competenza del Comitato.
Art.
70
1 La Civica puo', per svolgere il suo mandato di formazione
dei giovani, aderire alla Scuola Bandistica Regionale
attiva nel distretto, aventi gli stessi scopi.
2 In questo caso il Comitato e' autorizzato a stipulare una
convenzione per la sua gestione.
Capitolo settimo: Logistica e vita
sociale
Titolo
diciasettesimo: Commissione logistica
Art. 71
1 l'Assemblea ordinaria nomina una Commissione Logistica
composta da 3 a 7 membri.
Art.
72
1 La Commissione Logistica si occupa di tutto quanto
concerne l'organizzazione pratica della Civica. In
particolare:
l’organizzazione dei concerti,
l’organizzazione delle trasferte,
la gestione della sede.
Art.
73
1 Presidente della Commissione sara' un membro di Comitato
nominato dal Comitato stesso.
Art.
74
1 Fra i suoi membri la Commissione nomina un responsabile
della sede ed eventualmente un suo aiuto che
s’impegnino a:
tenerla ordinata ed accogliente,
ornarla con le testimonianze della vita e attivita' della
Civica
preparare i contratti con coloro che il Comitato accetta
come usufruttuari della sede,
esigere che detti contratti siano rispettati ed onorati
finanziariamente.
Titolo
diciottesimo: Commissione vita sociale
Art. 75
1 Sara' impegno di tutta l’Associazione, ma
specialmente del Comitato, curare la vita sociale della
Civica, affinche' regni un ambiente che permetta a tutti i
soci di trovarsi a loro agio per espletare i compiti
musicali o istituzionali assunti.
Art.
76
1 Il Comitato esercitera' questo impegno tramite la
Commissione di vita sociale composta da 3 a 5 membri
nominati dall’Assemblea dei soci.
Art.
77
1 Presidente della Commissione sara' lo stesso Presidente
della Civica o altro membro di Comitato nominato dal
Comitato stesso.
Art.
78
1 La Commissione vita sociale non ha potere deliberativo.
2 Le sue proposte devono sottostare alla ratifica del
Comitato.
Art.
79
1 Su proposta della Commissione finanziaria nei preventivi
sara' incluso un importo per le attivita' della Commissione
vita sociale.
2 Se durante l’anno la cifra fosse esaurita, nuovi
contributi saranno richiesti al Comitato.
Art.
80
1 La Commissione vita sociale si ritrova almeno quattro
volte all’anno o su convocazione del Presidente.
Art.
81
1 La Commissione vita sociale si occupa di tutto quanto
concerne la vita sociale della Filarmonica. In particolare:
dell’accoglienza festosa dei nuovi soci,
di una manifestazione di ringraziamento per chi lascia la
Civica dopo anni d’impegno,
delle feste societarie,
di una gita sociale all’anno,
di possibile partecipazione a manifestazioni culturali:
concerti, visione filmati, ecc..
Capitolo
ottavo: Diversi
Titolo
diciannovesimo: Altre funzioni
Art. 82
1 l'Alfiere e' responsabile della custodia dei vessilli
sociali che dovra' tenere con la massima cura. Egli porta -
in uniforme - la bandiera durante i cortei, i servizi, i
concerti, le delegazioni, i funerali ed altre
manifestazioni secondo le istruzioni del Comitato.
Art.
83
1 l'Economo tiene in consegna il materiale di proprieta'
della Civica (uniformi, strumenti, onorificenze, mobilio,
museo sociale, ecc.) ed e' responsabile della sua
distribuzione. Mantiene in buon ordine il materiale in
deposito e tiene aggiornata la cartoteca delle uniformi
degli strumenti e dell'eventuale materiale distribuito con
le relative ricevute di consegna.
2 Preavvisa al Comitato eventuali riparazioni o acquisti.
Art.
84
1 l'Archivista storico e' responsabile per la buona ed
ordinata tenuta dell'archivio storico sociale.
2 Aggiorna annualmente l'archivio con il materiale
consegnatogli da Comitato e dalle varie Commissioni.
Art.
85
1 l'Archivista musicale tiene in perfetto ordine l'archivio
musicale e provvede, su indicazione del Maestro, alla
distribuzione delle parti ai musicisti sia alle prove sia
ai concerti ed ai servizi, nonche' in occasione di altri
impegni.
2 Allestisce e tiene aggiornato il catalogo delle opere
musicali depositate in archivio.
Titolo
ventesimo: Sanzioni
Art. 86
1 Oltre quanto stabilito dall’art. 15, se delle
mancanze dovute a indisciplina, incuria o negligenza che
avessero procurato dei danni con risvolti economici, la
Civica si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.
Art.
87
1 Il Comitato decidera' pure sulle sanzioni da adottare
verso quei Soci che facessero uso improprio e negligente
dell'uniforme, nonche' verso quei Soci che si presentassero
ai servizi, concerti, cortei, ecc. senza la tenuta
prescritta.
Titolo
ventunesimo: Scioglimento
Art. 88
1 Lo scioglimento della Civica potra' avere validita'
solamente se sara' deciso dalla maggioranza qualificata dei
due terzi dei Soci presenti all'ultima Assemblea convocata
ed avente, all'ordine del giorno, tale trattanda.
Art.
89
1 La decisione dell'Assemblea dovra' essere ratifica dal
Municipio della Citta' di Bellinzona.
Art.
90
1 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il suo
patrimonio sara' consegnato al Municipio della Citta' di
Bellinzona che provvedera' a destinarlo ad altra
Associazione che dovesse essere costituita in seguito, ma
avente le stesse affinita', ai sensi dell'art. 2 del
presente Statuto.
Capitolo
nono: Modifiche statuti, entrata in
vigore
Titolo
ventiduesimo: Modifiche statuti
Art. 91
1 Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere
approvate dall'Assemblea dei Soci. Le richieste di modifica
dovranno pervenire per iscritto, al Comitato, almeno un
mese prima della citata Assemblea.
Art.
92
1 Il presente statuto, nonche' ogni sua essenziale
modifica, dovra' essere ratificato dal Municipio della
Citta' di Bellinzona.
Titolo
ventitreesimo: Approvazioni, Entrata in
funzione
Art. 93
1 Il presente Statuto e' stato approvato dall'Assemblea dei
Soci del 17 settembre 2001.
Art.
94
1 Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio
2002.
