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Del 17 febbraio 1997

Stato il 17 settembre 2001


Statuti Civica Filarmonica di Bellinzona

Statuti



Capitolo primo: Costituzione e organi

Titolo primo : Norme generali

Art. 1

1 Viene costituita, con il nome di Civica Filarmonica di Bellinzona un Associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

1 La Civica Filarmonica di Bellinzona, (detta in seguito Civica) ha quali suoi scopi, lo studio, l'insegnamento musicale, la pratica della musica strumentale, di contribuire a dare maggior lustro e decoro alla vita culturale cittadina.

Art. 3

1 La Civica ha sede a Bellinzona, e riconosce nel Municipio cittadino il suo interlocutore privilegiato per il raggiungimento del suo terzo scopo.

Titolo secondo: Composizione

Art. 4

1 I Membri della Civica sono:

Soci attivi
Soci contribuenti
Soci onorari

Art. 5

1 Sono organi della Civica:

l'Assemblea dei Soci,
il Comitato,
la Commissione Logistica
la Commissione Musica,
la Commissione Finanziaria,
la Commissione di Revisione,
la Commissione per la Vita sociale,
eventuali altre Commissioni nominate dal Comitato.


Capitolo secondo: I membri

Titolo terzo : Soci

Art. 6

1 Sono Soci attivi tutte le persone che prestano la loro attivita' in qualita' di musicisti durante le prove, i servizi ed i concerti nonche' i membri del Comitato e delle Commissioni in carica.

Art. 7

1 Sono Soci contribuenti coloro che contribuiscono al finanziamento della Civica mediante il pagamento di una tassa annuale fissata ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Comitato.

Art. 8

1 l'Assemblea ordinaria della Civica, su proposta del Comitato, puo' nominare Soci onorari quei Soci o quelle persone che con un'attivita' eccezionale e di rilievo hanno tangibilmente contribuito a sostenere e sviluppare l'attivita' ed elevare il prestigio ed il decoro della Civica.

Titolo quarto: ammissioni, obblighi e dimissioni dei soci attivi

Art. 9

1 l'ammissione quale Socio attivo e' condizionata:

Per i musicisti dall'ottenimento del certificato finale previsto dal regolamento FeBaTi (rilasciato al termine della scuola allievi) o alla presentazione di una domanda scritta ed eventualmente ad un esame da parte del Maestro; l'ammissione e' decisa dal Comitato.

Per i membri di Comitato e delle Commissioni, dalla loro elezione in seno alle stesse.

Art. 10

1 Il Socio attivo musicista si impegna, al momento della sua ammissione, a presenziare - con la sua fattiva collaborazione - a tutte le prove, a tutti i servizi e a tutti i concerti.

Art. 11

1 Di regola i Soci attivi musicisti devono essere provvisti del loro strumento.

Art. 12

1 In caso di assenza per malattia, per impegni importanti o altre circostanze eccezionali, il Socio attivo deve dare tempestiva comunicazione al rispettivo responsabile.

Art. 13

1 Al Socio attivo che avra' prestato servizio per un periodo di dieci anni, anche non consecutivi, sara' consegnato un diploma. In seguito ogni cinque anni verra' consegnato un ricordo.

Art. 14

1 Le dimissioni del Socio attivo avranno effetto dopo essere state accettate dal Comitato.

Art. 15

1 I Soci che, per il loro comportamento, o per indisciplina, o per assenza alle prove senza giustificazione o giustificazione non approvata, non rispettano le regole di vita sociale, saranno ammoniti prima verbalmente poi per iscritto.

Se l’ammonizione non sortira' l’effetto desiderato, saranno invitati a dimettersi dall’Associazione.

2 I soci che non si dimettessero spontaneamente o coloro che per qualsiasi altro grave motivo avessero leso il buon nome della Civica o le avessero procurato un rilevante danno, saranno sospesi dal Comitato, il quale presentera' alla prossima Assemblea richiesta di esclusione dalla Civica.


Capitolo terzo: l'assemblea generale

Titolo quinto: Definizione

Art. 16

1 l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata regolarmente una volta all'anno, al piu' tardi entro la fine del mese di marzo.

Art. 17

1 Un'Assemblea straordinaria puo' essere convocata dal Comitato ogni qual volta cio' sia necessario per deliberare su argomenti di interesse per l'Associazione, oppure qualora almeno venti soci ne facciano richiesta scritta al Comitato indicando il motivo per il quale la convocazione e' richiesta.

Art. 18

1 Le Assemblee sono convocate dal Comitato almeno quindici giorni prima. Con la convocazione dovra' essere indicato l'Ordine del giorno completo.

Art. 19

1 Hanno diritto di voto tutti i Soci definiti dall'art. 4 del presente Statuto.

Art. 20

1 l'Assemblea e' diretta dal Presidente della Civica salvo quando delibera sulla trattanda che prevede l'elezione statutaria del Comitato e del Presidente stesso. In questo caso sara' un presidente del giorno a condurre l'Assemblea per quella trattanda.

Titolo sesto: Compiti

Art. 21

1 l'Assemblea ordinaria discute sulla vita e attivita' dell’Associazione e delibera sui seguenti rapporti del Comitato:

relazione del Presidente,
relazione dell’Amministratore finanziario a nome della Commissione finanziaria,
relazione della Commissione di revisione,
nonche' sui rapporti delle:
Commissione Musica che comprende la relazione del Maestro,
Commissione vita sociale, con la relazione del Presidente o suo incaricato,
eventuali altre Commissioni regolarmente costituite.

Art. 22

1 Le principali competenze dell'Assemblea generale sono le seguenti:

approvare il programma di attivita' presentato dal Comitato,
approvare i consuntivi e dare scarico dell'attivita' al Comitato,
approvare il preventivo,
eleggere il Presidente,
eleggere i Membri del Comitato,
eleggere i Membri della Commissione Logistica
eleggere i Membri della Commissione Musica
eleggere i Membri della Commissione Finanziaria
eleggere i Membri della Commissione di Revisione
eleggere i Membri della Commissione Vita sociale
ratificare la nomina del Maestro e Vice-maestro
fissare la tassa annua dei soci contribuenti su proposta del Comitato
decidere, su preavviso del Comitato, l’espulsione di Soci
modificare i presenti statuti
nominare i Soci onorari
decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

Titolo settimo: Funzionamento

Art. 23

1 l'Assemblea e' valida se sono presenti almeno 15 Soci.

Art. 24

1 Di regola le decisioni saranno prese per alzata di mano o per acclamazione.

2 In caso di parita' dei voti, il Presidente ha facolta' di decisione.

3 Le decisioni saranno valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti, salvo dove previsto diversamente dal presente Statuto.

Art. 25

1 Per l'alienazione dei beni sociali, per decisioni relative alla struttura tradizionale dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all'Assemblea.

Art. 26

1 l'Assemblea potra' deliberare e decidere soltanto su argomenti figuranti all'ordine del giorno.

Art. 27

1 Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, sottoscritte da almeno 5 soci, devono essere inoltrate per iscritto al Comitato, entro il 31 gennaio.

2 Le richieste dovranno essere dettagliatamente documentate.

3 Il Comitato si riserva la facolta' di rifiutarle, qualora non rientrassero nelle competenze dell'Assemblea. In questo caso sara' data comunicazione scritta al primo firmatario.


Capitolo quarto: Amministrazione

Titolo ottavo: Comitato

Art. 28

1 La Civica e' diretta da un Comitato composto da 7 a 11 membri.

2 Uno di essi e' designato d'ufficio dal Municipio della Citta' di Bellinzona.

3 Il Comitato e' competente per la ripartizione, nel suo interno, delle cariche. In ogni caso dev'essere designato un Vice-presidente, un Segretario e un Amministratore finanziario.

Art. 29

1 Il Comitato, come pure tutte le Commissioni, rimane in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Art. 30

1 Il Comitato si occupa di tutti gli affari correnti dell'Associazione e vigila sulla regolare applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti.

2 Il Comitato segue da vicino la vita dell'Associazione; studia e presenta le proposte idonee ad introdurre opportuni miglioramenti nell'organizzazione della Civica.

3 e' responsabile davanti all'Assemblea del buon andamento della Filarmonica e della custodia di tutto il materiale dell'Associazione.

Art. 31

1 Il Comitato terra' almeno sei riunioni all'anno e sara' convocato ogni qual volta sara' necessario adottare dei provvedimenti o prendere delle decisioni.

2 La convocazione del Comitato avverra' per ordine del Presidente o su richiesta di almeno tre membri di Comitato.

Art. 32

1 Le sedute del Comitato saranno valide se tenute in presenza di almeno cinque dei suoi Membri. A parita' di voti decide il voto del Presidente

Art. 33

1 I contratti per concerti, servizi ed altri impegni saranno decisi e stipulati dal Comitato.

2 Soltanto in casi eccezionali decidera' il Presidente, ritenuto che la decisione dovra' essere ratificata con sollecitudine dal Comitato.

Art. 34

1 La Civica e' vincolata dalla firma collettiva del Presidente e di un altro membro di Comitato. In caso di impedimento del Presidente firmera' in sua vece il Vice-presidente.

Art. 35

1 La nomina dell'Alfiere, dell'Archivista, dell'Economo e di ogni altra persona necessaria per il funzionamento e per l'organizzazione dell'Associazione sono di competenza del Comitato il quale ne stabilira' le condizioni.

Art. 36

1 La scelta del Maestro e del Vice-maestro sono di competenza del Comitato su indicazione della Commissione Musica, che ne propone la nomina all'Assemblea dei Soci.

Titolo nono: Funzioni dei membri principali di comitato

Art. 37

1 Il Presidente rappresenta ufficialmente la Civica di fronte ad Autorita' e terzi e firma, con il Segretario, tutti gli atti ufficiali.

2 Egli sovrintende all'organizzazione, all'amministrazione ed al buon andamento dell'Associazione; convoca e dirige le Assemblee e le riunioni di Comitato.

Art. 38

1 Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in sua assenza.

Art. 39

1 Il Segretario provvede alla tenuta dei verbali e, in collaborazione con il Presidente, procede alla preparazione ed al disbrigo della corrispondenza.

2 Tiene aggiornata la cartoteca dei Soci attivi, del Soci onorari e degli allievi. E' responsabile delle convocazioni alle prove, ai concerti, ai servizi ed a ogni altro impegno della Civica.

3 e' inoltre responsabile della convocazione dei Soci alle Assemblee e dei Membri del Comitato alle riunioni del Comitato stesso.

Art. 40

1 l'amministratore finanziario tiene i conti e l'amministrazione dell'Associazione; procede agli incassi ed al pagamento delle fatture.

Ogni impegno finanziario dovra' essere autorizzato dal Comitato.


Capitolo quinto: Finanze

Titolo decimo : Finanze

Art. 41

1 l'anno contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 42

1 La contabilita' e' gestita dall’Amministratore finanziario che ne registra tutte le operazioni e collabora con la Commissione di revisione per i necessari controlli del caso.

2 Egli prepara il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione.

Art. 43

1 L’Amministratore finanziario allestisce il conteggio per le prestazioni dei Soci attivi e procede al pagamento delle relative indennita'.

2 Allestisce ed aggiorna la cartoteca dei Soci contribuenti.

Art. 44

1 Il Comitato provvede a stabilire l'ammontare degli onorari, delle indennita' e degli emolumenti per le prestazioni della Filarmonica.

2 Se esistono le premesse economiche viene corrisposto un gettone di presenza ai soci attivi musicisti, avendo particolare attenzione per i giovani non stipendiati.

3 Il Comitato ne stabilisce le modalita' ed il montante.

Art. 45

1 I soci attivi musicisti sono partecipi della situazione economica della Societa'.

2 e' compito della Commissione finanziaria proporre delle modalita' per concretizzare questa partecipazione.

Art. 46

1 La Civica non ha scopi di lucro.

2 Eventuali utili dovranno essere accantonati per un fondo spese stabilito dal Comitato su suggerimento della Commissione finanziaria.

Titolo undicesimo: Commissione finanziaria

Art. 47


1 l'Assemblea ordinaria nomina una Commissione finanziaria composta da 3 a 5 membri.

2 L’Amministratore finanziario fa parte d’ufficio di questa Commissione.

3 e' presieduta da un membro, nominato dalla stessa Commissione e ratificato del Comitato.

Art. 48

1 Compiti della Commissione finanziaria:

aiutare l’Amministratore finanziario nella gestione delle finanze della Civica,
proporre al Comitato delle campagne finanziarie per la raccolta fondi,
stimolare i soci attivi a partecipare a queste campagne.

Titolo dodicesimo: Commissione revisione

Art. 49


1 l'Assemblea ordinaria nomina una Commissione di Revisione composta da due membri e da un supplente scelti fra i Soci

2 Ne sono esclusi i membri del Comitato nonche' coloro che hanno rapporti di dipendenza con l'Associazione.

Art. 50

1 I membri della Commissione sono rieleggibili per un massimo di sei anni

Art. 51

1 La Commissione si occupa del controllo dell'amministrazione finanziaria sociale e rivede tutti i conti presentati sulla gestione generale e sull'inventario del materiale.

Art. 52

1 La Commissione di revisione allestisce quindi una relazione che presentera' all'Assemblea ordinaria (Art. 21)


Capitolo sesto: Sezione artistica

Titolo tredicesimo: La filarmonica

Art. 53


1 Il corpo degli attivi, o Filarmonica, si compone di tutti i soci che prestano regolarmente la loro attivita' come musicisti.

Art. 54

1 Il funzionamento della Filarmonica e' disciplinato da uno speciale regolamento redatto dalla Commissione Musica ed approvato dal Comitato.

Art. 55

1 La Filarmonica prestera' i suoi servizi con l’organico composto dai soci musicisti.

2 In caso di necessita' l’organico potra' essere completato facendo capo a dei collaboratori o a rinforzi.

Art. 56

1 I collaboratori sono musicisti che si mettono a disposizione della Filarmonica, concordando con il Maestro le presenze a determinate prove o concerti.

2 La loro preparazione e' almeno pari a quella dei soci attivi musicisti che hanno completato i corsi di perfezionamento FeBaTi.

3 Ai collaboratori viene riconosciuto unicamente un indennizzo per le trasferte sia alle prove che ai concerti.

Art. 57

1 Sono rinforzi quei musicisti di provata capacita', chiamati a completare l’organico della Filarmonica in caso di lacune.

2 Con i rinforzi sara' stabilito un contratto di emolumento finanziario, comprendente la trasferta, sia per le prove che per i concerti.

Art. 58

1 Il numero dei rinforzi non puo' oltrepassare 1/3 dell’organico completo.

2 Il numero di rinforzi e collaboratori non puo' oltrepassare la meta' dell’organico completo.

Titolo quattordicesimo: Commissione musica

Art. 59


1 La Commissione Musica e' composta da tre Membri nominati dall'Assemblea dei Soci, dal Maestro e dal Vice-maestro che sono membri di diritto.

Art. 60

1 La Commissione musica non ha potere deliberativo. Le sue proposte devono sottostare alla ratifica del Comitato.

Art. 61

1 La Commissione Musica si occupa di tutto quanto concerne la conduzione artistica e musicale della Civica. In particolare:

prepara il calendario delle prove e dei concerti,
sceglie i brani per il repertorio della stagione,
propone l'acquisto di materiale necessario alla Civica,
raccoglie critiche e suggerimenti dei suonatori per la parte musicale e se ne fa portavoce,
vigila l'andamento dell'attivita' musicale,
coordina la disposizione del palco durante i concerti,
propone attivita' formative.

Art.62

1 Il Presidente della Commissione Musica e' scelto dalla stessa fra i suoi membri, e fa da tramite tra la Commissione ed il Comitato stesso al quale e' regolarmente invitato.

Art. 63

1 La Commissione musica si ritrova per allestire il programma dell'attivita'.

2 Essa puo' inoltre ritrovarsi su convocazione del suo Presidente o del Maestro o del Presidente della Civica.

Art. 64

1 Su proposta della Commissione finanziaria nei preventivi sara' incluso un importo per le attivita' della Commissione musica.

2 Se durante l’anno la cifra fosse esaurita, nuovi contributi saranno richiesti al Comitato.

Titolo quindicesimo: Funzioni dei membri principali della commissione musica

Art. 65


1 Il Maestro e' responsabile per l'adeguata istruzione e per la preparazione musicale della Filarmonica.

2 Segue la preparazione degli allievi collaborando con la Scuola.

3 Sovrintende, in collaborazione con la Commissione Musica, alla scelta dei programmi e in collaborazione con l'Archivista, all'organizzazione ed alla tenuta in perfetto ordine dell'archivio musicale, nonche' alla distribuzione delle parti ai musicisti.

Art. 66

1 I compiti del Maestro sono definiti da uno speciale regolamento redatto dalla Commissione Musica ed approvato dal Comitato.

Art. 67

1 Il Vice-maestro coadiuva il Maestro titolare nell'istruzione e nella preparazione della Filarmonica. Lo sostituisce in sua assenza nella direzione artistico-musicale e nei servizi

Titolo sedicesimo: Formazione dei musicisti

Art. 68


1 La Civica deve garantire un'adeguata formazione e istruzione per la preparazione musicale dei suoi giovani musicisti.

Art. 69

1 La Civica ne assumera' parte delle spese di formazione. Il resto sara' chiesto alle famiglie dei giovani. La definizione della percentuale di partecipazione dei genitori e' di competenza del Comitato.

Art. 70

1 La Civica puo', per svolgere il suo mandato di formazione dei giovani, aderire alla Scuola Bandistica Regionale attiva nel distretto, aventi gli stessi scopi.

2 In questo caso il Comitato e' autorizzato a stipulare una convenzione per la sua gestione.


Capitolo settimo: Logistica e vita sociale

Titolo diciasettesimo: Commissione logistica

Art. 71


1 l'Assemblea ordinaria nomina una Commissione Logistica composta da 3 a 7 membri.

Art. 72

1 La Commissione Logistica si occupa di tutto quanto concerne l'organizzazione pratica della Civica. In particolare:

l’organizzazione dei concerti,
l’organizzazione delle trasferte,
la gestione della sede.

Art. 73

1 Presidente della Commissione sara' un membro di Comitato nominato dal Comitato stesso.

Art. 74

1 Fra i suoi membri la Commissione nomina un responsabile della sede ed eventualmente un suo aiuto che s’impegnino a:

tenerla ordinata ed accogliente,
ornarla con le testimonianze della vita e attivita' della Civica
preparare i contratti con coloro che il Comitato accetta come usufruttuari della sede,
esigere che detti contratti siano rispettati ed onorati finanziariamente.

Titolo diciottesimo: Commissione vita sociale

Art. 75


1 Sara' impegno di tutta l’Associazione, ma specialmente del Comitato, curare la vita sociale della Civica, affinche' regni un ambiente che permetta a tutti i soci di trovarsi a loro agio per espletare i compiti musicali o istituzionali assunti.

Art. 76

1 Il Comitato esercitera' questo impegno tramite la Commissione di vita sociale composta da 3 a 5 membri nominati dall’Assemblea dei soci.

Art. 77

1 Presidente della Commissione sara' lo stesso Presidente della Civica o altro membro di Comitato nominato dal Comitato stesso.

Art. 78

1 La Commissione vita sociale non ha potere deliberativo.

2 Le sue proposte devono sottostare alla ratifica del Comitato.

Art. 79

1 Su proposta della Commissione finanziaria nei preventivi sara' incluso un importo per le attivita' della Commissione vita sociale.

2 Se durante l’anno la cifra fosse esaurita, nuovi contributi saranno richiesti al Comitato.

Art. 80

1 La Commissione vita sociale si ritrova almeno quattro volte all’anno o su convocazione del Presidente.

Art. 81

1 La Commissione vita sociale si occupa di tutto quanto concerne la vita sociale della Filarmonica. In particolare:

dell’accoglienza festosa dei nuovi soci,
di una manifestazione di ringraziamento per chi lascia la Civica dopo anni d’impegno,
delle feste societarie,
di una gita sociale all’anno,
di possibile partecipazione a manifestazioni culturali: concerti, visione filmati, ecc..


Capitolo ottavo: Diversi

Titolo diciannovesimo: Altre funzioni

Art. 82


1 l'Alfiere e' responsabile della custodia dei vessilli sociali che dovra' tenere con la massima cura. Egli porta - in uniforme - la bandiera durante i cortei, i servizi, i concerti, le delegazioni, i funerali ed altre manifestazioni secondo le istruzioni del Comitato.

Art. 83

1 l'Economo tiene in consegna il materiale di proprieta' della Civica (uniformi, strumenti, onorificenze, mobilio, museo sociale, ecc.) ed e' responsabile della sua distribuzione. Mantiene in buon ordine il materiale in deposito e tiene aggiornata la cartoteca delle uniformi degli strumenti e dell'eventuale materiale distribuito con le relative ricevute di consegna.

2 Preavvisa al Comitato eventuali riparazioni o acquisti.

Art. 84

1 l'Archivista storico e' responsabile per la buona ed ordinata tenuta dell'archivio storico sociale.

2 Aggiorna annualmente l'archivio con il materiale consegnatogli da Comitato e dalle varie Commissioni.

Art. 85

1 l'Archivista musicale tiene in perfetto ordine l'archivio musicale e provvede, su indicazione del Maestro, alla distribuzione delle parti ai musicisti sia alle prove sia ai concerti ed ai servizi, nonche' in occasione di altri impegni.

2 Allestisce e tiene aggiornato il catalogo delle opere musicali depositate in archivio.

Titolo ventesimo: Sanzioni

Art. 86


1 Oltre quanto stabilito dall’art. 15, se delle mancanze dovute a indisciplina, incuria o negligenza che avessero procurato dei danni con risvolti economici, la Civica si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.

Art. 87

1 Il Comitato decidera' pure sulle sanzioni da adottare verso quei Soci che facessero uso improprio e negligente dell'uniforme, nonche' verso quei Soci che si presentassero ai servizi, concerti, cortei, ecc. senza la tenuta prescritta.

Titolo ventunesimo: Scioglimento

Art. 88


1 Lo scioglimento della Civica potra' avere validita' solamente se sara' deciso dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all'ultima Assemblea convocata ed avente, all'ordine del giorno, tale trattanda.

Art. 89

1 La decisione dell'Assemblea dovra' essere ratifica dal Municipio della Citta' di Bellinzona.

Art. 90

1 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il suo patrimonio sara' consegnato al Municipio della Citta' di Bellinzona che provvedera' a destinarlo ad altra Associazione che dovesse essere costituita in seguito, ma avente le stesse affinita', ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.


Capitolo nono: Modifiche statuti, entrata in vigore

Titolo ventiduesimo: Modifiche statuti

Art. 91


1 Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci. Le richieste di modifica dovranno pervenire per iscritto, al Comitato, almeno un mese prima della citata Assemblea.

Art. 92

1 Il presente statuto, nonche' ogni sua essenziale modifica, dovra' essere ratificato dal Municipio della Citta' di Bellinzona.

Titolo ventitreesimo: Approvazioni, Entrata in funzione

Art. 93


1 Il presente Statuto e' stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 settembre 2001.

Art. 94

1 Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2002.